Responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale e nesso causale con la morte del neonato: il risarcimento del danno da perdita di opportunità secondo la Corte di Cassazione

Principio di diritto

In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di opportunità presuppone la comprovata esclusione del nesso causale tra la condotta colposa degli operatori sanitari e l’evento finale (nella specie, la morte del paziente), e l’opportunità risarcibile può consistere esclusivamente nella perdita di una possibilità grave, concreta ed apprezzabile di conseguire un risultato più favorevole sotto il profilo della tutela della salute. L’incertezza dell’esito non incide sull’analisi del nesso causale, quanto piuttosto sull’individuazione del danno, che non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato per coerenza.

Svolgimento del processo

La controversia nasce dalla morte del neonato, avvenuta poche ore dopo la nascita, imputata dai ricorrenti alle negligenti omissioni dei medici che hanno accompagnato la gravidanza e il parto, nonché alla responsabilità dell’ospedale. In particolare, è stata messa in dubbio la mancata tempestiva diagnosi prenatale di gravi malformazioni congenite, che avrebbero impedito l’attivazione di un immediato ed adeguato intervento chirurgico, privando il neonato di concrete possibilità di sopravvivenza.

Il Tribunale di Palermo, escludendo l’esistenza di un nesso causale diretto tra le omissioni degli operatori sanitari e la morte del neonato, ha riconosciuto in favore dei genitori un risarcimento per la perdita di opportunità, corrisposto in proporzione alle possibilità di sopravvivenza che un intervento corretto e tempestivo avrebbe potuto garantire.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 959/2022, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, rilevando, tra l’altro, la mancata proposta da parte degli imputati di ricorso incidentale in ordine al riconoscimento della possibilità risarcibile.

I genitori del neonato hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello, articolando sei motivi di censura, a cui si sono opposti operatori sanitari e assicurazioni.

Considerazioni di diritto

Nel primo motivo di ricorso, esaminato congiuntamente dalla Suprema Corte, i ricorrenti denunciavano l’erronea esclusione del nesso causale tra le omissioni diagnostiche dei medici e la morte del neonato, denunciando un’errata applicazione del criterio civile del “più probabile che no” ed un’erronea interpretazione delle conclusioni della consulenza tecnica ufficiale, in particolare con riguardo alla classificazione della patologia congenita e alle percentuali di sopravvivenza.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16326/2025, ha dichiarato inammissibili tali censure, sottolineando che da esse derivava una richiesta di rivalutazione sostanziale e probatoria, non consentita sotto il profilo di legittimità. La Camera ha tuttavia ritenuto opportuno chiarire e correggere la motivazione della sentenza impugnata in merito al rapporto tra esclusione del nesso causale e risarcimento della perdita di opportunità.

Richiamando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, la Corte ha chiarito che il riconoscimento del danno per perdita di opportunità presuppone logicamente e giuridicamente la definitiva esclusione del nesso causale tra la condotta colposa e l’evento morte. Solo in questo caso è possibile esaminare la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore, che costituisce un evento di danno distinto ed indipendente dalla morte.

La coincidenza, ha precisato la Corte, non rappresenta una frazione percentuale del danno finale, bensì una entità giuridica autonoma, identificabile nella perdita di una possibilità grave, apprezzabile e concreta, il cui risarcimento deve essere equamente valutato.

Inammissibili erano anche le censure relative alla quantificazione del danno genitoriale e al mancato riconoscimento di altri elementi di danno biologico, nonché quelle relative alla liquidazione delle spese processuali, poiché non idonee a comprendere la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.

Conclusioni

La sentenza in questione riveste particolare rilevanza sistematica poiché offre una chiara ricostruzione dogmatica del danno causato dalla perdita di opportunità nel settore sanitario, ribadendone la natura di evento-danno autonomo e distinto dalla morte del malato. La Corte di Cassazione chiarisce in via definitiva che la possibilità non costituisce una riduzione proporzionale del danno da morte, ma è risarcibile solo quando sia escluso il nesso causale tra condotta colposa ed evento letale. La sentenza acquista rilevanza pratica anche per pronunce di responsabilità medica caratterizzate da elevata incertezza scientifica, delimitando puntualmente l’ambito del controllo di legittimità e confermando l’inammissibilità delle censure volte a richiedere una diversa lettura delle conclusioni peritali. In questo modo, la decisione contribuisce a rafforzare la coerenza del sistema risarcitorio, evitando indebite sovrapposizioni tra danno finale e perdita di opportunità e fornendo agli operatori del diritto criteri chiari per stabilire richieste di risarcimento e difese in materia di responsabilità sanitaria.

Avvocato Rosanna Pedullà

Studio Legale Cataldi Network, Sede di Milano, Viale Premuda 16 20129 Milano

Per informazioni e contatti [email protected]

sito web: red.studiocataldi.it



Foto: 123rf.com